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Nomina del medico competente coordinatore

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Quando si nomina il medico competente coordinatore e quale funzione svolge?

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Ai fini del corretto svolgimento della sorveglianza sanitaria l’art. 39, comma 6 del D.Lgs. 81/08 conferisce al datore di lavoro  la facoltà di nominare più medici competenti per la medesima azienda o ente.
 

Tale facoltà è prevista nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, nonché ogni volta che se ne evidenzi la necessità in base alla valutazione dei rischi, in relazione  ad esempio del numero di lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria, all’orario di lavoro, alla dislocazione su più sedi territorialmente distinte. 

Tutti i medici che vengono nominati devono avere i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per svolgere la funzione:

  • essere specialisti in medicina del lavoro o titoli equipollenti;
  • essere nominati dal datore di lavoro secondo le procedure del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  per la medesima azienda o ente.

Ogni volta che il datore di lavoro si avvale della facoltà di nominare più medici competenti deve individuare tra essi un medico coordinatore. In tali casi la nomina del medico coordinatore non è una facoltà, ma un obbligo, che in caso di inadempienza potrebbe essere  sanzionato come una violazione dell’art. 18, comma 1, lettera a)  come mancata nomina del medico competente nei casi previsti per legge.

La norma  non specifica i compiti  del medico coordinatore, che possono tuttavia essere individuati in base all’esigenze della funzione di coordinamento, ma che nel contempo sono limitati  dalle norme deontologiche e dall’obbligo irrinunciabile di ciascun medico competente di rispettare gli adempimenti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Al medico coordinatore  spetta quindi assicurare uniformità nei protocolli di sorveglianza sanitaria, nei criteri per l’espressione dei giudizi di idoneità, nelle cartelle sanitarie e altri strumenti informativi, ecc. Al contrario, il medico coordinatore non può avocare a sé parte dei compiti degli altri medici competenti: non può essere l’unico a collaborare alla valutazione dei rischi, né può esprimere giudizi di idoneità per visite fatte da altri.
 

Allo stesso modo non può annullare o modificare atti eseguiti dagli altri medici, non avendo in questo alcun ruolo gerarchicamente sovraordinato. Parimenti  non può limitare l’attività di un  medico competente, come ad esempio impedirgli  di inviare un referto di malattia professionale. L’autonomia e la responsabilità professionale degli atti medici  rimangono quindi di ciascun medico che li ha espletati. 

Le modalità organizzative della sorveglianza sanitaria in caso di più medici competenti  non interessano il legislatore, che si limita ad indicare l’esigenza di istituire una funzione di coordinamento. Tali modalità quindi  sono libere e sono legittime se assicurano effettivamente il rispetto degli obblighi normativi.
 

E’  raccomandabile, ma non obbligatorio, assegnare in modo univoco  ciascun medico competente ad una o più unità produttive. Questa modalità organizzativa non è stabilita per legge e può non risultare conveniente in molte situazioni in cui vi è la necessità di estendere giorni e orari per le visite mediche in  ragione della numerosità dei lavoratori, delle caratteristiche itineranti del lavoro, ovvero di un orario di lavoro su tre turni giornalieri.

Qualsiasi sia la modalità organizzativa adottata, ciascun medico competente è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08: non solo quindi la sorveglianza sanitaria, ma anche il giudizio di idoneità, il sopralluogo, la collaborazione alla valutazione dei rischi, la definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria, ecc.
 
Tali adempimenti vanni espletati nei confronti dei luoghi di lavoro dove operano i lavoratori visitati dal medico. Se quindi ogni medico è assegnato in maniera univoca ad una o più unità produttive egli visiterà solo i lavoratori che operano in quelle unità produttive, e solo in quelle unità produttive effettuerà i sopralluoghi, la valutazione dei rischi, ecc.
 
Al contrario se tutti medici operano indifferentemente nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ciascun medico dovrà effettuare sopralluoghi, valutazione dei rischi e altri adempimenti in tutte le unità produttive dell’azienda.
 

In altri termini, qualsiasi sia la modalità organizzativa adottata per la sorveglianza sanitaria,  non si deve mai verificare che un medico competente visiti un lavoratore ed esprima il giudizio di idoneità senza conoscere il posto di lavoro e i rischi a cui è esposto il lavoratore e senza aver predisposto o quantomeno condiviso il protocollo di sorveglianza sanitaria. 

Gli stessi criteri si applicano quando vi è la necessità di sostituzione temporanea di un medico competente. In caso di malattia o altro impedimento il medico può essere sostituito dal medico coordinatore o da un altro medico competente a condizione che  anche il medico supplente sia anch’egli un medico competente nominato dal datore di lavoro (anche se per una diversa unità produttiva) e che sostituisca il titolare non solo per la sorveglianza sanitaria, ma per l’insieme degli adempimenti previsti per legge. 
 

Naturalmente in questo caso, tale condizione  si applica limitatamente all’ambito specifico in cui si esplica la sostituzione; per cui se il medico supplente, per il periodo della sostituzione,  si trova a visitare solo i lavoratori di un certo reparto dovrà conoscere luoghi di lavoro e rischi solo di quel reparto. 

Per un maggiore approfondimento di questi argomenti si rimanda all’Interpello n. 17868 del 23.2.2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  sulla sostituzione del medico competente e alla sentenza del   T.A.R. Abruzzo, Pescara Sez. I, 21 giugno 2010, n. 705 sulla nomina di più medici competenti ed individuazione del medico coordinatore. 
 
In particolare nella citata sentenza viene ritenuto preminente l’obbligo del datore di lavoro di assicurare al medico competente le condizioni necessarie allo svolgimento dei compiti, garantendone l’autonomia, dove  anche  l’organizzazione della sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro appare come una limitazione indebita di tale autonomia,  mentre l’organizzazione rappresenta invece proprio uno dei possibili compiti del medico competente coordinatore.