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Visite preassuntive agenti di polizia municipale

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Il medico competente può effettuare le visite preassuntive degli agenti di polizia municipale con porto d'armi?

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L’accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali finalizzati all’assunzione di agenti di polizia locale con porto d’arma, richiesto da molte amministrazioni comunali, non rientra tra le visita di idoneità  di pertinenza del medico competente ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 81/08.

La visita medica preventiva in fase preassuntiva  del medico competente  consiste esclusivamente in una visita preventiva mirata ai rischi professionali (individuati nella valutazione dei rischi e nel protocollo di sorveglianza sanitaria) eseguita in un momento antecedente all’assunzione, allo scopo di accertare l’eventuale sussistenza di patologie tali da costituire una condizione di ipersuscettibilità ai suddetti rischi.   

Questa tipologia di visita costituisce una delle 7 tipologie previste dall’art. 41 (preventive, preventive in fase preassuntiva, periodiche, su richiesta del lavoratore, al cambio di mansione, al rientro da un’assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti espressamente dalle normative sui singoli rischi).
 

Tutte le tipologie di visite si effettuano nelle due circostanze individuate dal comma 1 dell’art. 41 che indica quando si effettua la sorveglianza sanitaria:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente (e da eventuali indicazioni  della Commissione consultiva che  al momento non sussistono);
  • quando il lavoratore ne fa richiesta per motivi ritenuti dal medico competente correlati ai rischi lavorativi.

Pertanto, a meno che non vi sia una richiesta del lavoratore, tutte e 7 le tipologie di visite riguardano esclusivamente i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, come individuati dal protocollo redatto dal medico competente in funzione dei rischi specifici e l’accertamento dell’idoneità è anch’esso mirato in via esclusiva all’esposizione ai rischi specifici.

Inoltre alcuni degli accertamenti previsti dai regolamenti comunali della Polizia Locale sono regolamentati da proprie norme di legge, che escludono espressamente il medico competente. 

Questo riguarda in particolare l’accertamento della sieropositività per l’HIV (punto 5), vietato dall’art. 6 della L. 135 del 5.6.1990, se non per le eccezioni sollevate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 2 giugno 1994, che sono state disciplinate dalla  Circolare del 12 aprile 2013, a firma congiunta del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro.
 
Tale circolare limita la praticabilità dell’accertamento da parte del medico competente solo a quelle situazioni in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato un elevato rischio di contrarre l’infezione da HIV nello svolgimento delle attività connesse alla mansione specifica (ad es. un chirurgo che operi in condizione di rischio biologico non adeguatamente controllato).
 

La stessa Circolare vieta esplicitamente  l’esecuzione del test nelle visite preventive in fase preassuntiva ai sensi del D.Lgs. 81/08,  dal momento che “in ogni caso un accertamento di sieropositività non può costituire motivo di discriminazione nell’accesso al lavoro”.

Discorso analogo riguarda l’accertamento di eventuali tossicodipendenze, che possono essere indagate dal medico competente solo nei casi previsti dall’allegato 1 del Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni, nel quale non figura in alcun modo né la mansione di agente di polizia locale, né in  generale mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi (previste invece dalla normativa sull’alcol).

L’accertamento dei requisiti psicofisici per l’uso delle armi da fuoco, infine, è effettuato solo dagli uffici medicolegali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (DM 28.4.1998 del Ministero della Sanità) ai quali pertanto ci si deve rivolgere per tale tipo di idoneità.