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Visite mediche a richiesta

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Le visite mediche a richiesta riguardano solo i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria?

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Come indicato anche nell’interpello 8/2015,  le visite mediche a richiesta previste dall’art. 41, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, possono essere richieste da qualsiasi lavoratore, che sia o no sottoposto a sorveglianza sanitaria,  e non possono essere inibite  o in alcun modo selezionate  dal datore di lavoro.
 
Le motivazioni di ordine sanitario che spingono il lavoratore a chiedere visita non devono essere rese note al datore di lavoro essendo questioni di carattere riservato. Il datore di lavoro può ovviamente solo sapere che è stata richiesta la visita, se è stata o no eseguita, quando è stata eseguita, se vengono richiesti accertamenti (a suo carico) e il giudizio di idoneità.
 
Perché la visita a richiesta sia ammessa occorre in primo luogo che presso l’azienda sia già stato nominato il medico competente (per effetto di altri obblighi) e poi che il medico competente consideri la richiesta “correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta”.
 
Ciò normalmente significa che la finalità della visita è quella di verificare l’idoneità alla mansione specifica.  Non ha invece alcuna rilevanza l’origine professionale o meno della patologia.
 
Non è pertanto ammissibile rifiutare una visita a richiesta solo sulla base della domanda con una motivazione generica perché “le condizioni di salute non sono suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa”. Questa è una condizione che può essere accertata solo dopo la visita. Il rifiuto di eseguire la visita a richiesta è giustificato solo quando la richiesta non appare correlata né ai rischi lavorativi, né alle condizioni di salute del lavoratore.
 

E’ ovvio, invece, che sottoporre a visita il lavoratore da parte del medico non implica l’accoglimento di una richiesta di limitazione dell’idoneità.

Nella gestione di tale attività occorre in particolare fare attenzione  alla riservatezza dei dati di salute, e alla corretta motivazione di un eventuale rifiuto di eseguire la visita da parte del medico competente.
 
È ovviamente lecito per il medico richiedere informazioni sulle motivazioni della visita al fine di valutarne l’ammissibilità. Nel modulo di richiesta presentato al datore di lavoro/ufficio del personale o comunque ad un soggetto diverso dal medico competente non possono essere indicate informazioni riservate di carattere sanitario (che eventualmente vanno allegate in busta chiusa).
 
Analogamente la comunicazione di un eventuale rifiuto da parte del medico di accogliere la richiesta di visita deve essere effettuata con modalità che assicurino sempre la riservatezza dei dati sanitari.
 
Si ricorda che la mancata effettuazione in tempi congrui di una visita a richiesta, che sia effettivamente correlata ai rischi  lavorativi o al pericolo di un peggioramento delle  condizioni  di salute causato dal lavoro, costituisce una  violazione dell’art. 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08.