L’indicazione della norma che il lavoratore non può rifiutare l’incarico di addetto all’emergenza o al pronto soccorso “senza giustificato motivo” sta a significare che il datore di lavoro è legittimato ad attribuire tale incarico (fermi restando ovviamente gli obblighi di formazione) al pari di qualsiasi altro compito lavorativo inerente la qualifica rivestita.
Come per qualsiasi altro compito lavorativo, il lavoratore tuttavia può avere problemi o difficoltà a svolgerlo sia per motivi sanitari, sia per motivi attitudinali o di conciliazione vita-lavoro.
Nella pratica possono verificarsi tre condizioni distinte:
1) Il lavoratore vorrebbe rifiutare l’incarico adducendo un “giustificato motivo” di carattere non sanitario (es. problemi personali, familiari, o altro). Sta al datore di lavoro valutarlo (in genere attraverso l’ufficio risorse umane) al pari di altre richieste che il lavoratore può avanzare (di orario, di sede, ecc.) senza intervento del medico competente.
2) Il giustificato motivo è di carattere sanitario (es. crisi di panico o cardiopatie o altro). Se c’è il medico competente mi sembra ovvio che il lavoratore si rivolga a lui se non altro per motivi di riservatezza. E di conseguenza che (se non lo fa il lavoratore) il datore di lavoro rimetta la questione al medico competente. Se non c’è il medico competente in teoria il datore di lavoro può rivolgersi agli organismi ex art. 5 L. 300/70 che valutano l’idoneità lavorativa (collegio medicolegale), cosa che tuttavia appare eccessiva, a meno di circostanze molto particolari. A buon senso, se non c’è il medico competente si ritorna al punto 1.
3) Non è il lavoratore che si rifiuta, ma è il datore di lavoro che vuole accertarsi dell’idoneità del lavoratore a svolgere tali compiti. In questo caso è il medico competente che accerta l’idoneità sottoponendo a controllo TUTTI gli incaricati (indipendentemente dal fatto se sono o no sottoposti a sorveglianza sanitaria per altri rischi) . Dal punto di vista normativo la cosa è corretta se individuata nel DVR e nel protocollo di sorveglianza sanitaria. E’ ovvio che se l’addetto al pronto soccorso o all’emergenza ha un malore in caso di intervento, questo rischia di complicare una situazione già critica e quindi deve essere evitato. Ciò basta a giustificare il controllo sanitario. Dal punto di vista sostanziale comunque un’idoneità è realmente giustificata in presenza di rischi particolari (per esempio evacuazione dei pazienti di un ospedale in caso di incendio, lavoro in ambienti confinati, ecc.). Naturalmente la sorveglianza sanitaria degli addetti alle emergenze non è obbligatoria, quindi se non viene fatta non vi sono inadempienze. Analogamente se l’azienda non ha già un medico competente in forza di altre norme, non deve per questo nominarlo e tutte le situazioni si riconducono ai casi di tipo 1 e 2.