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Sorveglianza sanitaria dei lavoratori all'estero

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Quali sono gli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori all'estero?

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Nel lavoro all’estero, dal punto di vista giuridico gli obblighi di salute e sicurezza discendono dai seguenti principi:

  • I reati di cui sono vittime cittadini italiani all’estero (es. infortunio sul lavoro) si intendono commessi in Italia se una o più azioni connesse al reato (es. Valutazione dei rischi) sono commesse in Italia.
  • Alle attività lavorative svolte all’estero da cittadini italiani si applicano gli obblighi specifici della normativa vigente nel paese ospitante (es. tipo di cartella sanitaria), e quelli a carattere generale previsti dalla norma italiana  (es. obbligo di misure di prevenzione tra cui sorveglianza sanitaria). 

Vi sono quindi 4 grosse aree che devono essere oggetto di valutazione e di intervento:

1)      La prima è rappresentata dal rischio generico aggravato relativo alla sicurezza ed incolumità individuale. Riguarda aspetti come il terrorismo, il rischio attentati, lo stato di guerra del paese estero; come anche il rischio legato al sistema dei trasporti o a calamità naturali Sono rischi che devono essere presi in esame nel DVR e  essere oggetto di specifiche misure di tutela (es. scorta armata). 
 
2)      La seconda è rappresentata dal rischio generico aggravato relativo alla salute. Riguarda in primis il rischio di epidemie o endemie nel paese ospitante.  Deve essere preso in esame nel DVR ed essere oggetto di specifiche misure di tutela, in particolare di piano vaccinale gestito dal medico competente (medicina del viaggiatore). Bisogna inoltre tener conto delle condizioni dei servizi sanitari del paese ospitante e della possibilità di assicurare interventi tempestivi in caso di emergenze.
 
3)       La terza è rappresentata dal rischio specifico relativo alle mansioni effettivamente svolte all’estero. Qui dobbiamo distinguere due diverse condizioni a seconda se il luogo di lavoro è gestito da datore di lavoro italiano o meno. Nel primo caso le misure di tutela riguardano anche le condizioni del luogo di lavoro, nel secondo caso solamente formazione, DPI, procedure e sorveglianza sanitaria del lavoratore. 
 
4)      La quarta e ultima area riguarda i comportamenti individuali al di fuori della prestazione lavorativa nel paese estero, in relazione a specifiche situazioni del luogo (ad es. comportamenti sessuali nei confronti di soggetti potenzialmente affetti da HIV) per i quali sono opportune azioni di promozione della salute prevalentemente sotto forma di iniziative  informative. Quest’ultimo aspetto, ovviamente, in caso di omissione non costituisce violazione di un obbligo previsto per legge.
 
Il protocollo di sorveglianza sanitaria dovrà quindi tenere conto di:
 
  • I rischi specifici della mansione svolta all’estero.
  • Eventuali requisiti sanitari richiesti dal paese estero per i lavoratori che vi si recano per motivi di lavoro.
  • I rischi derivanti ad eventuali condizioni disagevoli in cui si svolge l’attività lavorativa (es. clima, altitudine, difficoltà di accesso…).
  • Il rischio di eventi sanitari critici dovuto alle condizioni di salute di partenza del lavoratore (es. eventi cardiovascolari acuti), quando vi possono essere difficoltà ad assicurare un intervento in emergenza.
  • Il rischio connesso al viaggio fino al paese estero e successivamente alla mobilità nel paese estero.
  • I rischi di malattie endemiche ed epidemiche (piano vaccinale ed eventuale profilassi antimalarica). 
Quando opportuno, le visite mediche vanno eseguite prima della partenza e al rientro, per indagare la possibilità di eventi rilevanti dal punto di vista medico o di comportamenti a rischio verificatisi durante la trasferta.