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Giudizio di idoneità

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Come deve essere redatto, consegnato e conservato il giudizio di idoneità?

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Le disposizioni normative da prendere a riferimento per stabilire le modalità di redazione e gestione dei giudizi di idoneità sono rappresentate dall’art. 41, comma 6 bis del D.Lgs. 81/08 e dall’allegato 3 A come modificato dal DM 12.7.2016 del Ministero della Salute.
 
Le suddette norme stabiliscono che il giudizio di idoneità deve essere redatto in forma scritta e consegnato in copia al datore di lavoro e al lavoratore. E’ prevista la firma del medico, mentre dopo il DM 12.7.2016 non è più prevista la firma del lavoratore.
 
Il giudizio  di idoneità deve essere scritto (e firmato) all’interno della cartella a conclusione di ogni visita. Per ciascun giudizio espresso in cartella deve esistere una comunicazione scritta al datore di lavoro e al lavoratore.
 
I contenuti della comunicazione stabiliti dall’allegato 3A sono: 
GENERALITÀ DEL LAVORATORE
RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA
REPARTO, MANSIONE E RISCHI
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicità)
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI RICORSO
DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE
DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO
 
E’ evidente che gli aspetti formali e organizzativi non sono (per fortuna) disciplinati in maniera rigida. E’ ragionevole tuttavia dedurre dalle norme alcune indicazioni:
 
1. La documentazione originale e probatoria della sorveglianza sanitaria è rappresentata dalle cartelle sanitarie e di rischio. Il giudizio di idoneità “originale” è quello riportato all’interno della cartella sanitaria e di rischio al termine di ciascuna visita. La firma del medico in cartella deve essere originale (firma  manuale o firma digitale cioè apposta con un kit di firma certificato, non semplicemente scannerizzata). 
 
2. Quello che noi chiamiamo comunemente “giudizio di idoneità” è in realtà la “comunicazione” del giudizio. La comunicazione  contiene la “copia” dell’idoneità indicata in cartella, nel senso che ovviamente i contenuti devono essere identici. Tale comunicazione deve essere firmata dal medico. Non occorre tenere una copia della comunicazione in cartella. 
 
3. Teoricamente entrambe le comunicazioni (al datore di lavoro e al lavoratore) dovrebbero essere firmate in originale. Si tratta tuttavia di aspetti meramente formali che acquistano rilevanza solo se vi è una violazione sostanziale (ad esempio il giudizio di idoneità consegnato al lavoratore è diverso da quello consegnato al datore di lavoro e presente in cartella e, a causa di questo, il lavoratore non si avvale in tempo del diritto al ricorso).
 
Le due comunicazioni ovviamente devono essere identiche e quindi possono senz’altro essere costituite  da un  documento firmato dal medico e dalla sua fotocopia.
 
All’interno di questo quadro di riferimento tutte le scelte sono possibili, in relazione alle soluzioni organizzative più efficienti e alle caratteristiche logistiche dell’azienda.
 
Il medico competente non ha nessun obbligo previsto per legge di consegnare personalmente il giudizio di idoneità al lavoratore al termine della visita medica. Anche perché, in molti casi, per emettere il giudizio può essere necessario attendere il risultato di accertamenti diagnostici richiesti proprio al momento della visita.
Appare tuttavia abbastanza ovvio che, quando al termine della visita il medico disponga di tutti gli elementi necessari per concludere il giudizio, sia preferibile redigere il giudizio e consegnarlo contestualmente alla visita.
 

Questo, sia perché appare come la procedura più semplice e meno suscettibile di disguidi, sia perché così il lavoratore ha la possibilità di richiedere al medico eventuali chiarimenti. Ciò corrisponde innanzitutto agli obblighi informativi del medico  previsti dall’art. 25, comma 1 lettere g) e h); e generalmente è utile per ridurre  il contenzioso e i ricorsi.

Non c’è obbligo di conservazione dei certificati di idoneità. L’unico obbligo di conservazione di documenti originali riguarda le cartelle,  in un luogo concordato tra medico e datore di lavoro finché il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria, a cura del datore di lavoro per 10 dopo la cessazione (dimissioni del lavoratore o fine della sorveglianza sanitaria per altri motivi).
 
Tuttavia, in assenza dei certificati, per qualsiasi controversia (attestazione che la sorveglianza sanitaria è stata fatta, documentazione attestante l’idoneità del lavoratore o le prescrizioni) l’unico documento probatorio rimane la cartella, che, peraltro, il datore di lavoro non può visionare.
 
Il certificato di idoneità rappresenta, quindi, anche lo strumento con cui il datore di lavoro può dimostrare che la sorveglianza sanitaria è stata fatta e che lui stesso ha verificato l’osservanza dei compiti da parte del  medico competente.