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Contenuti minimi delle visite mediche

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Quali sono i "contenuti minimi" delle visite mediche eseguite dal medico competente?

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Le visite mediche del medico competente sono finalizzate a valutare l’idoneità alla mansione specifica. Per questo sono mirate ai rischi professionali cioè ad individuare i primi segni di possibili effetti sulla salute dell’esposizione a rischio, oppure le eventuali patologie  del lavoratore, che non sono state causate dal lavoro, ma che sono suscettibili di aggravamento a causa dell’attività lavorativa.

I diversi rischi lavorativi riguardano diversi organi bersaglio. Ad esempio: il rumore colpisce l’apparato uditivo, la movimentazione manuale dei carichi l’apparato muscoloscheletrico, il lavoro al videoterminale   la vista e l’apparato muscoloscheletrico, ecc. Per valutare l’idoneità del lavoratore, il medico competente esamina in particolare gli organi bersaglio, sia  rilevando l’anamnesi, sia  visitando il lavoratore, sia  valutando specifici accertamenti diagnostici.
 
Per un lavoratore esposto a rumore la visita medica si incentrerà quindi sull’anamnesi dell’apparato uditivo e su un esame audiometrico. Per un lavoratore esposto a movimentazione manuale dei carichi, sull’anamnesi di eventuali patologie e disturbi del rachide e su una visita medica rivolta specificamente all’esame clinico funzionale del rachide.
 

In base all’esito di tali accertamenti, di fronte a un sospetto diagnostico,   possono eventualmente essere eseguiti su casi selezionati accertamenti i più approfonditi che non è opportuno (per ragioni di rischio o di costo) eseguire su tutti gli esposti (es. esami radiologici del rachide).

In sintesi quindi ​una visita medica preventiva comprende:

  • l’anamnesi lavorativa;
  • l’anamnesi familiare, fisiologica e patologica remota e prossima mirata in particolare agli organi bersaglio;
  • l’esame obiettivo generale e mirato in particolare agli organi bersaglio;
  • gli accertamenti diagnostici integrativi mirati ai rischi come stabilito dal protocollo sanitario (possono essere eseguiti direttamente dal medico competente o richiesti ad altri specialisti e poi valutati dal medico competente ai fini dell’idoneità);
  • la compilazione della cartella sanitaria e di rischio nella quale va riportato l’esito delle predette attività. 

Le visite periodiche sono rivolte principalmente a valutare eventuali variazioni delle condizioni rilevate in sede di vista preventiva.

I riferimenti normativi di quanto detto sono costituiti dall’allegato 3 A del D.Lgs. 81/08 (DM 9/7/12 e 12/7/16)  che indica i contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio e dall’art. 39 comma 1 del D.Lgs. 81/08 che richiama l’obbligo di conformarsi ai principi della medicina del lavoro e al codice etico ICOH.