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Sorveglianza sanitaria
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9 Dicembre 2021 13:54
Topic starter
Quali sono gli adempimenti del medico competente quando il lavoratore cessa il rapporto di lavoro?
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9 Dicembre 2021 13:55
Topic starter
Quando un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria interrompe il rapporto di lavoro (indipendentemente da quanto tempo sia durato tale rapporto) ricorrono alcuni adempimenti la cui finalità è quella di assicurare che al lavoratore siano fornite tutte le informazioni necessarie a gestire il proprio stato di salute per gli aspetti conseguenti alla pregressa esposizione a rischi lavorativi.
Il primo adempimento, e per certi aspetti propedeutico agli altri, riguarda il datore di lavoro (art. 18, comma1, lettera gbis), il quale deve comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro di tutti i lavoratori che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Tale adempimento è ovviamente necessario (ed è necessario che avvenga tempestivamente) proprio per consentire al medico di mettere in atto le azioni di sua pertinenza.
In caso di esposizione a fattori di rischio che possono determinare effetti sulla salute a lungo termine, alla cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere sotto posto ad una visita medica di fine rapporto, nell’ambito della quale il medico competente fornisce indicazioni sull’opportunità di sottoporsi ad accerta menti sanitari anche dopo la fine dell’esposizione a rischio.
Questo obbligo è previsto esplicitamente per il rischio chimico (art. 229) e per l’amianto (limitatamente ai lavoratori iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti). E’ previsto in forma meno rigida, come semplice obbligo informativo disgiunto dall’esecuzione effettiva di una visita, anche per gli esposti a cancerogeni (art. 242) e ad agenti biologici con possibili effetti a lungo termine, segnalati nell’allegato XLVI con la lettera D (art. 279).
L’ obbligo della visita medica di fine rapporto vige altresì per gli esposti a radiazioni ionizzanti classificati come A o B (D.Lgs. 230 /95 art. 85). Al di là delle specifiche previsioni di legge, comunque, in tutti i casi di possibili effetti a lungo termine il medico competente ha l’obbligo di informare il lavoratore sull’opportunità di proseguire per proprio conto i controlli sanitari.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve ricevere una copia completa della cartella sanitaria e di rischio. Questo adempimento ricorre sempre, per qualsiasi esposizione a rischio (non solo in caso di possibili effetti a lungo termine) e non è necessario che il lavoratore ne faccia richiesta.
L’originale della cartella va incontro a destini diversi a seconda del tipo di rischi a cui è esposto il lavoratore. Nel caso di cancerogeni (art. 243), amianto (art. 260) e uso deliberato di agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (art. 280) la cartella va inviata all’INAIL‐DiMeILA che ne curerà la conservazione per 40 anni (10 anni per gli agenti biologici che non hanno effetti a lungo termine).
In tutti gli altri casi il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare la cartella per 10 anni (art. 25, coma 1 lettera e). Trasmissione e custodia della cartella devono avvenire nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali e sensibili, in particolare in busta chiusa con indicazione del nome del lavoratore e dell’avvertenza di non aprire indebitamente.
Ai fini di rispondere ai suddetti adempimenti, i medici competenti che collaborano con Igeamed, quando ricevono l’informazione della cessazione del rapporto di lavoro, devono:
- Verificare la completezza e la correttezza della cartella sanitaria e dei suoi allegati, con attenzione anche alle informazioni relative ai rischi e ai dati di esposizione.
- Trasmettere tutta la documentazione in busta chiusa nominativa a Igeamed.
- Igeamed provvederà a predisporre ed inviare la copia per il lavoratore e a consegnare l’originale al datore di lavoro per i successivi adempimenti.