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Sopralluogo telelavoro

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Nel caso di telelavoro il medico competente deve effettuare il sopralluogo presso il domicilio del lavoratore?

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La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che effettuano una prestazione di lavoro a distanza è disciplinata al momento solo dall’art. 3 comma 10 del D.Lgs. 81/08. Tale norma è sostanzialmente diversa dalla L. 81/2017 sul cosiddetto lavoro agile, nella quale non esiste il concetto di postazione di lavoro.

Per quanto la norma sul lavoro a distanza non sia esaustiva, vi è un generale consenso (vedi anche parere ANMA del 4 maggio 2014  http://www.anma.it/anma-risponde/telelavorosopralluogo-al-domicilio/ ) nel ritenere che l’obbligo per il medico competente di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, NON si applichi  al domicilio del lavoratore a distanza.    

Questo, sia perché il datore di lavoro non ha né l’obbligo, né il potere di intervenire sull’ambiente domestico utilizzato per lavoro (ma solo quello di esigere che il lavoratore applichi correttamente le direttive aziendali in materia), sia soprattutto perché la norma menziona espressamente i soggetti autorizzati ad accedere al domicilio del lavoratore (datore di lavoro, RLS e organi ispettivi), tra i quali appunto non figura (evidentemente non a caso) il medico competente.

Resta inteso che:

  • il datore di lavoro, volendo verificare “la corretta attuazione della normativa in materia… da parte del lavoratore”, può chiedere al MC di effettuare tale verifica, come collaborazione alla valutazione dei rischi;
  • il lavoratore, nell’ambito della sua facoltà di “richiedere ispezioni”, può invitare il MC a verificare la sua postazione di lavoro;
  • lo stesso medico, infine, possa trovarsi nella necessità di visionare la postazione ai fini del giudizio di idoneità.

Tuttavia nessuna di queste circostanze può essere confusa con l’obbligo di visitare periodicamente gli ambienti di lavoro, previsto dall’art. 25, comma 1 lettera l.