I sopralluoghi del medico competente possono essere effettuati a scadenze maggiori di un anno?
La norma è scritta in maniera un po’ ambigua, ma l’interpretazione non dovrebbe lasciar adito a dubbi. E’ evidente infatti che le due condizioni previste dall’art. 25, comma 1, lettera l del DLgs 81/08 non possono coincidere, ma devono essere diverse (altrimenti non ha senso la comunicazione al DDL e l’annotazione nel DVR):
1- almeno una volta l’anno
2- a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che va annotata nel DVR
Peraltro una “cadenza diversa” da “almeno una volta” può significare solo MENO DI UNA VOLTA (cioè ogni 2 -3 anni ecc.). D’altra parte sarebbe del tutto irragionevole stabilire che, se il MC voglia andare più spesso di 1 volta l’anno, debba comunicarlo al DDL e annotarlo nel DVR.
- quant’è il numero dei siti da visitare considerando che il sopralluogo deve essere fatto in tutti gli ambienti di lavoro di pertinenza dell’azienda anche se non vi opera personale soggetto a sorveglianza sanitaria (interpello 8/2015);
- quali sono i rischi lavorativi e le problematiche connesse agli ambienti di lavoro da visitare.