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Sopralluoghi del medico competente

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I sopralluoghi del medico competente possono essere effettuati a scadenze maggiori di un anno?

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La periodicità dei sopralluoghi è stabilita dal medico competente in base alla valutazione dei rischi. Se la periodicità è diversa da annuale deve essere comunicata dal MC al DDL perché sia annotata nel DVR.

La norma è scritta in maniera un po’ ambigua, ma l’interpretazione non dovrebbe lasciar adito a dubbi. E’ evidente infatti che le due condizioni previste dall’art. 25, comma 1, lettera l del DLgs 81/08 non possono coincidere, ma devono essere diverse (altrimenti non ha senso la comunicazione al DDL e l’annotazione nel DVR):

1- almeno una volta l’anno

2- a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che va annotata nel DVR

Poiché almeno 1 volta l’anno significa 1 o più, tutte le condizioni in cui il sopralluogo si fa una volta o più di una volta rientrano nel caso 1. Quindi  il caso 2, per essere diverso, deve per forza comprendere solo le situazioni in cui si fa meno di una volta l’anno, che sono le uniche situazioni diverse da 1.
 
 

Peraltro una “cadenza diversa” da “almeno una volta” può significare solo MENO DI UNA VOLTA (cioè ogni 2 -3 anni ecc.). D’altra parte sarebbe del tutto irragionevole stabilire  che, se il MC voglia andare più spesso di 1 volta l’anno, debba comunicarlo al DDL e annotarlo nel DVR.

I criteri per stabilire la periodicità dei sopralluoghi sono liberi ma si possono suggerire alcune considerazioni:
 
  • quant’è il numero dei siti da visitare considerando che il sopralluogo deve essere fatto in tutti gli ambienti di lavoro di pertinenza dell’azienda anche se non vi opera personale soggetto a sorveglianza sanitaria (interpello 8/2015);
  • quali sono i rischi lavorativi e le problematiche connesse agli ambienti di lavoro da visitare.